Descrizione
Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha fornito indicazioni sulle modalità di prosecuzione delle verifiche di agibilità post sisma.
Sono in particolare definite le modalità di presentazione delle domande di sopralluogo nei seguenti casi:
- L’istanza resta valida se, alla data del 27 dicembre 2016, è già stata presentata domanda di sopralluogo ma non è stato ancora svolto;
- Se, alla data del 27 dicembre 2016, non è stato ancora richiesto il sopralluogo, si può presentare al Comune, ENTRO IL 16 GENNAIO 2017, un’istanza semplice tramite modello IPP (allegato) da parte di chi ne ha diritto (proprietario o inquilino).
- Per gli edifici già ispezionati prima del 30 ottobre che avevano avuto esito A, non è necessario presentare nuova istanza: sarà il Centro Operativo Comunale a pianificare il nuovo sopralluogo;
- Per le richieste di ripetizione del sopralluogo sia su un edificio agibile a seguito di sopralluogo Fast, sia in caso di sopralluogo Aedes con esito diverso da “A”, la presentazione della nuova istanza deve essere accompagnata da perizia asseverata redatta da un tecnico di parte.
Sarà cura del Centro Operativo Comunale notificare agli interessati gli esiti dei sopralluoghi Fast finora eseguiti.